S T A T U T O
STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DUCCIO DINI O.N.L.U.S.”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art. 1) E’ costituita una associazione non lucrativa denominata "ASSOCIAZIONE DUCCIO DINI - ONLUS".
Art. 2) L’associazione ha sede in Firenze.
Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero.
Art. 3) L’Associazione è apolitica e apartitica.
Essa non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite attività di beneficenza allo scopo di portare sostegno e aiuto soccorso a chi ne ha bisogno, proponendosi di ideare e realizzare progetti rivolti alle categorie più svantaggiate.
L'associazione ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare le donazioni delle persone a favore delle categorie svantaggiate, soprattutto di violenze ed ingiustizie sociali e sensibilizzazione presso gli Organi preposti per raggiungimento di giusta pena nei confronti di coloro che sono responsabili di omici stradali, violenze su minori o nei confronti delle donne ovvero in particolare tesa ad onorare la memoria di Duccio Dini anche attraverso ogni rappresentazione nelle sedi giurisdizionali ovvero Istituzionali competenti.
Allo scopo di realizzare le finalità associative, l'associazione potrà organizzare eventi e manifestazioni culturali e folkloristiche, attività ludiche, ricreative, intrattenimenti culturali, teatrali e musicali, mostre fotografiche, divulgazioni di pubblicazioni e tutte le attività intese e promuovere e divulgare lo spirito associativo e per diffondere genericamente un globale messaggio di generosità e conforto oltre alle attività sportive tese al riconoscimento di tutti I valori associative.
E' precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Essa è volta a dare giustizia a coloro che hanno subito ingiustizie sociali, la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;
l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua piu ampia possibile diffusione sul territorio italiano;
- il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
- un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alla strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai mezzi di comunicazione;
- il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini;
- la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini; applicazione certa della pena,
l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della giustizia per le vittime da ingiustizie sociali.
L’associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nel processo penale.
Art. 4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.
TITOLO II
ORGANI SOCIALI
Art. 5) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Comitato dei Fondatori
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 6) L’Assemblea generale degli associati è formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed è convocata, almeno una volta all’anno, presso la sede dell’Associazione o fuori da essa purchè nel territorio italiano, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/2 (un mezzo) degli associati. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta consegnata a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure inviata entro il medesimo termine con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica.
Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell’avviso dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo e l’ora in cui si terrà l’Assemblea.
Art. 7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o in mancanza su indicazione dell'assemblea. L’Assemblea nomina inoltre un segretario e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie sono richieste le maggioranze indicate per l’assemblea ordinaria.
Art. 8) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soggetti associati purchè questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto spetta soltanto agli associati. Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.
Art. 9) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 16 (sedici) membri, eletti dall’ Assemblea degli associati. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice-Presidente.
Art. 12) Il Consiglio Direttivo delibera:
sull’ammissione degli associati e sulla eventuale loro esclusione;
dell'associazione, e l'ammontare della quota annuale;
sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all’adempimento ed al conseguimento degli scopi associativi.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare una o più Commissioni operative composte dai membri che il Consiglio Direttivo chiamerà a farvi parte, scelti anche fra estranei all’Associazione, per l’esecuzione e la cura di alcuni progetti.
Art. 13) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, quando questi lo ritengono opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri ed in ogni caso una volta all'anno per definire il programma delle attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo oltre ad altra riunione per l’approvazione del preventivo. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Art. 14) Verrà redatto ogni anno il bilancio annuale, da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l’approvazione all’Assemblea generale insieme con una relazione sull’attività svolta dalla Associazione nell’anno precedente e sull’attività che andrà a svolgere nell’anno successivo, con relativo bilancio preventivo.
Art. 15) Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16) Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione nelle stesse modalità previste per le elezioni. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prossima assemblea. Qualora ven- ga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l’assemblea degli associati per la sostituzione dei membri mancanti.
Art. 17) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare.——— E’ comunque esente l’amministratore il quale non abbia partecipato all’atto ed abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.
PRESIDENTE
Art. 18) Il Presidente ha la firma dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio. Esso rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha diritto anche senza mandato di aprire conti correnti ed autorizzare alla firma sugli stessi altri membri dell’associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il solo intervento del Vice presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 19) L’Assemblea può nominare un Presidente onorario dell’Associazione, per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo, per la durata in carica di un anno.
Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
COMITATO DEI FONDATORI
Art. 20) E' nominato dall’Assemblea inizialmente fra gli associati fondatori che abbiano avviato l'iniziativa propedeutica alla nascita dell'associazione e, successivamente, fra coloro che abbiano manifestato particolare attitudine allo svolgimento di compiti assegnati a questo organo. Cura la stretta corrispondenza delle attività agli scopi istituzionali e dirime le controversie tra gli Associati. Il Comitato dei fondatori sarà composto da tre a dieci membri, elegge il Coordinatore tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi.
Il Comitato dei Fondatori si riunisce su convocazione del Coordinatore o del Presidente dell’Associazione.
Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri, ed hanno valore d’indirizzo per le decisioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO III
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 21) 1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:
beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:
quote associative dei singoli aderenti;
proventi derivanti dalle manifestazioni culturali e folkloristiche, spettacoli culturali, teatrali e musicali, calendari, libri, fotografie, cartoline, riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione;
liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso ed esclusione degli associati.
Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione da parte degli associati, il bilancio consuntivo e, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, quello preventivo del successivo esercizio. Del Bilancio consuntivo dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’assemblea.
TITOLO IV
ASSOCIATI
Art. 22) Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, previa lettura dello statuto ed accettazione dello stesso e dei suoi eventuali regolamenti. La domanda di adesione, accompagnata dalla sottoscrizione di almeno due associati, deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti. Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento con decisione anche non motivata; in mancanza di pronuncia entro il termine suddetto la richiesta di adesione si intenderà respinta. Il Consiglio Direttivo può ammettere all’Associazione soggetti che si sono particolarmente distinti nei programmi annuali, con la qualifica di associati onorari.
Gli associati si suddividono in:
Associati fondatori che sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione - o vi aderiscono nei successivi trenta giorni - e partecipano alla costituzione del suo originario fondo di dotazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
Associati ordinari, che sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;
Associati onorari, che sono coloro che sostengono in maniera rilevante le attività della associazione, questi non avranno obblighi nei confronti dell’associazione, la loro carica sarà annuale e non avranno diritto di voto assembleare.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi -fatta eccezione per i soci onorari- in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione ed ognuno ha ugual diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.
Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulterà altresì il domicilio ed ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea ed ogni comunicazione informativa.
Gli associati sono tenuti ad avere verso l'associazione, e gli uni verso gli altri, comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse dall'associazione, assunte quali valori co- muni, nonchè delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 23) Per quanto riguarda il recesso o l’esclusione degli associati valgono le norme contenute nell’articolo 24 del Codice Civile.
In particolare, l’adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, salvo diversa delibera del Consiglio.
AVANZI DI GESTIONE
Art. 24) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, reserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Art. 25) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge in materia.
CONTROVERSIE
Art. 26) Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte inizialmente al Comitato dei Fondatori e, in caso di esito negativo della conciliazione, tali controversie saranno rimesse ad un tentativo di conciliazione da promuoversi presso un organismo a ciò abilitato.
TITOLO V
RINVIO
Art. 27) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme vigenti in materia di associazioni, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed ogni altra normativa applicabile in materia.
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Art. 28) L'Associazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del DLgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS.
La denominazione dell'Associazione DUCCIO DINI - Onlus è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'Attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico